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Canone Rai aumentato a 109 euro. Si paga entro il primo febbraio

di Maurizio Di Rocco

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18 gennaio 2010


Due settimane di tempo per il pagamento del canone Rai. Chi non vuole essere costretto a sborsare cifre ulteriori sotto forma di interessi di mora deve adeguarsi entro lunedì 1° febbraio (la scadenza naturale di domenica 31 è posticipata per non "cadere" in un giorno festivo). L'importo è salito di 1,5 euro rispetto al 2009: si passa, cioè, da 107,5 a 109 euro. Le varie modalità di pagamento – presso gli uffici postali, nelle tabaccherie, per telefono con carta di credito, tramite internet o agli sportelli bancomat – e le possibilità di pagare per semestre o per trimestre sono illustrate online.

L'obbligo
Ma chi deve pagare il canone Rai? La norma di riferimento è tuttora il regio decreto legge 246 del 21 febbraio 1938, secondo il quale l'obbligo riguarda «chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo».
Da ciò consegue che il canone costituisce una vera e propria imposta di carattere nominale, intestata al singolo detentore o possessore dell'apparecchio televisivo. Il pagamento prescinde dal numero di apparati utilizzati (regola, questa, introdotta dalla cosiddetta "legge Mammì", la 223 del 1990) e dalla loro effettiva fruizione.
Infatti, non è prevista la possibilità di chiedere la sospensione temporanea dell'abbonamento Rai per il caso di prolungato inutilizzo degli apparecchi, né è possibile chiedere la riduzione del canone in funzione del fatto che si intende limitare la visione delle trasmissioni ad alcuni specifici programmi o canali.
Soltanto la perdita del possesso o della detenzione degli apparecchi televisivi in uso consente di chiedere la disdetta definitiva dell'abbonamento, peraltro rispettando i tempi e i modi previsti dalla legge (si veda l'altro articolo in pagina).
Fermo restando che non si deve più pagare l'abbonamento per la detenzione di apparecchi radiofonici o autoradio a uso privato (legge 449/1997), il canone "per uso ordinario" è unico e copre tutti gli apparecchi posseduti o detenuti, nella propria residenza o in abitazioni secondarie, dal titolare o da altri membri del nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia. C'è poi quello cosiddetto "speciale", che interessa i detentori di apparecchi radiofonici o televisivi in esercizi pubblici, locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare.Per quanto riguarda i privati, il concetto di residenza deve intendersi specificamente collegato alla nozione di residenza "anagrafica" del titolare, ovvero di residenza principale. Cosicché se due coniugi, per esempio, risultano avere residenze diverse, ciascuno di essi sarà comunque tenuto a versare un autonomo canone d'abbonamento in relazione agli apparecchi televisivi posseduti.
Tutti i familiari del titolare dell'abbonamento sono invece esonerati dal pagamento di un ulteriore canone, purché ne condividano la residenza, anche nel caso in cui abbiano la dimora abituale in un altro alloggio, che però deve essere situato all'interno dello stesso comune (il tutto in base al concetto di nucleo familiare fissato dal regolamento anagrafico della popolazione residente, Dpr 223 del 1989).

L'esenzione
Considerando il valore di imposta assunto dal canone Rai, è evidente che le ipotesi in cui si può essere esonerati dal pagamento del medesimo possono essere soltanto quelle indicate dalla legge.
Così, l'esenzione dal pagamento potrà ricorrere solo se il singolo cittadino è, fin dall'inizio, totalmente privo di apparecchi radiotelevisivi, oppure se ha successivamente provveduto a eliminare tutti gli apparecchi televisivi che erano in suo possesso, dandone contestuale comunicazione alla Rai: fino a che tale comunicazione non viene fornita, il canone sarà oggetto di rinnovo automatico e il suo mancato pagamento potrà essere rilevato direttamente dall'agenzia delle Entrate.
Oltre all'ipotesi "generale" di esonero dal pagamento, sussistono comunque altri casi, che riguardano militari stranieri appartenenti alle forze armate della Nato di stanza in Italia o gli agenti diplomatici e consolari stranieri, oppure i degenti in casa di riposo.
Da notare che il legislatore, se da un lato ha previsto la possibilità di richiedere la cessazione dell'abbonamento nel caso in cui l'intestatario si trasferisca in una residenza per anziani, dall'altro lato, a partire dal 1974 (articolo 42 del Dpr 601 del 29 settembre 1973), ha abrogato la possibilità di chiedere l'esenzione a favore delle persone disabili, che saranno quindi tenute a pagare il canone Rai per intero.

18 gennaio 2010
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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